Basi legali

Dal 1° gennaio 2000 vanno applicati i requisiti MSSL definiti dalla direttiva CFSL 6508 sul "ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro" (MSSL). La direttiva si richiama alla legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e all'ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI).

Basi giuridiche:

Basi giuridiche della sicurezza sul lavoro (SL) e della tutela della salute (TS) :

  • si tratta solamente di un elenco selezionato degli atti normativi più importanti nel campo della sicurezza e della tutela della salute
  • ogni colore indica un diverso livello (grigio = costituzione; rosso = leggi; blu = ordinanze; verde = direttive CFSL)
  • art. 110 Cost. = fondamento giuridico principale della LL; art. 117 Cost. = fondamento giuridico principale della LAINF
  • l’art. 82 LAINF e l’art. 6 LL disciplinano i doveri del datore di lavoro per quanto concerne la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute; vedi anche art. 328 cpv. 2 CO
  • vanno citati i seguenti riferimenti di legge: per l’OPI l’art. 81 LPGA, gli artt. 81-88 LAINF e 40 LL; per l’ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro gli artt. 82 cpv. 2 LAINF e 40 LL; per la OLL 1 gli artt. 40 LL, 83 cpv. 2 LAINF e 16 cpv. 2 LPD; per la OLL 2 l’art. 27 LL; per la OLL 3 gli artt. 6 cpv. 4 e 40 LL; per la OLL 4 gli artt. 8 e 40 LL e 83 LAINF; per la OLL 5 l’art. 40 LL
  • la vigilanza nel campo della sicurezza sul lavoro (LAINF) è esercitata dall’UFSP (DFI)
  • la vigilanza nel campo della tutela della salute (LL) è esercitata dalla SECO (DEFR)
  • le competenze in materia di esecuzione della LL sono disciplinate dagli artt. 41 e 42 LL
    --> affidate (fondamentalmente) ai Cantoni (art. 41 LL, organi d’esecuzione (OE) cantonali della LL) e alla Confederazione (art. 42 LL, SECO, organi d’esecuzione (OE) federali della LL)
  • Le competenze in materia di esecuzione della LAINF sono disciplinate dagli art. 47-51 OPI. Gli organi d’esecuzione (OE) competenti sono:
    --> gli OE cantonali della LL (art. 47 OPI), gli OE federali della LL (art. 48 OPI), la Suva (artt. 49+50 OPI), le organizzazioni specializzate (art. 51 OPI)